Diritto di famiglia

Separazione Giudiziale

Separazione Giudiziale

Con la separazione giudiziale uno dei due coniugi deposita presso il Tribunale competente un ricorso scritto per ottenere l’emissione di una sentenza di separazione a causa di sopravvenute circostanze che hanno reso intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.


Nel ricorso introduttivo il coniuge dovrà indicare gli elementi sui quali si fonda la richiesta di separazione e, in caso di richieste di contributo economico o in presenza di figli minori dovrà produrre documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni, estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni documentazione attestante le titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote societarie.
Nei procedimenti relativi a minori si dovrà altresì allegare un paino genitoriale ovvero un documento che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo alle attività extrasolstiche ecc.


Il Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi.
Il Collegio o il Giudice, nel corso della prima udienza è tenuto a compiere un tentativo di conciliazione. In ipotesi in cui non riesca il Giudice può formulare proposte conciliative della controversia e, in quest’ultimo caso, se le parti si accordano, rimette la causa per la decisione; in caso di mancata riconciliazione o accordo, il Giudice emette l’ordinanza contenente i cosiddetti provvedimenti provvisori e urgenti, così da regolare temporaneamente tutti i rapporti tra i coniugi e procede, se necessario , con l’istruzione fino all’emissione della sentenza definitiva.

Il Giudice, prima della sentenza definitiva e nelle more del giudizio, può inoltre pronunciare la separazione con sentenza parziale e proseguire la causa per risolvere le questioni relative all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa familiare e a tutti gli aspetti economici.
Per poter chiedere la pronuncia di divorzio dovranno trascorrere 12 mesi di ininterrotta separazione, termine che decorre dalla data della prima udienza ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.

Separazione consensuale

Separazione consensuale

La separazione consensuale è l’istituto giuridico che consente ai coniugi, la cui convivenza sia divenuta intollerabile, di sospendere gli effetti civili del matrimonio in attesa del divorzio.

Con la separazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.
Presenta un minor grado di conflittualità rispetto alla separazione giudiziale e si fonda su un accordo tra moglie e marito diretto ad interrompere il rapporto coniugale e a regolare le condizioni di separazione, quali l’affidamento dei figli, gli aspetti economici e la divisione dei beni in comunione, nonché l’assegnazione della casa familiare.

L’accordo viene stipulato con l’assistenza di uno o più avvocati e può nascere, fin dall’inizio, come consensuale, quando il consenso è a titolo originario e quindi le parti presentano insieme il ricorso di separazione che sottoscrivono, ovvero essere successivo, allorché la separazione era nata come giudiziale (proposta quindi da una sola parte) ed è stata convertita solo successivamente in consensuale.

Dalla data dell’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Giudice decorre il termine di 6 mesi, trascorsi i quali può essere presentata domanda di divorzio.

Divorzio giudiziale

Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale viene richiesto davanti all’Autorità Giudiziaria quando, pur esistendo la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, i coniugi non riescono a giungere a un accordo.

È possibile procedere con il divorzio giudiziale solo dopo che siano trascorsi 12 mesi (o 6 mesi in caso di separazione consensuale) dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale per la procedura separativa.

Divorzio congiunto

Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è il procedimento giudiziario tramite cui i coniugi possono porre fine consensualmente al matrimonio, dopo aver concordato le condizioni che regoleranno la fine del vincolo coniugale: l’eventuale assegno divorzile in favore del coniuge qualora ve ne siano i presupposti, l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento, i diritti di visita e il collocamento dei figli.

Nel divorzio congiunto la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato e il procedimento si svolge secondo un iter snello, rapido ed economico.

I documenti necessari per procedere alla richiesta di divorzio congiunto sono:


  • Le dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi

  • Dichiarazioni di disponibilità reddituale e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti

  • L’atto integrale di matrimonio (rilasciato dal Comune ove lo stesso è stato celebrato)

  • Il certificato attestante lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi

  • La copia autentica del verbale o della sentenza di separazione

  • La nota di iscrizione a ruolo


Per la pronuncia di divorzio, il Tribunale deve verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:


  • Se la separazione è stata di tipo consensuale, i coniugi devono essere separati legalmente da almeno 6 mesi, o da almeno 12 mesi nel caso in cui la separazione sia stata giudiziale

  • Uno dei coniugi è stato condannato per un reato che prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 15 anni o per un reato individuato chiaramente dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio)

  • Uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero o ha contratto, sempre al di fuori dei confini italiani, un nuovo matrimonio

  • Il matrimonio non è stato consumato

  • È passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi ed entrambi non intendono instaurare un’unione civile

Modifica delle condizioni di separazione

Modifica delle condizioni di separazione

  • Modifica delle condizioni di divorzio

  • Diritto di visita

  • Affidamento e regolamentazione dei diritti di visita dei figli nelle coppie di fatto

  • Affidamento condiviso o esclusivo dei figli minori

  • Famiglie di fatto

  • Disconoscimento di paternità

  • Riconoscimento del figlio naturale

Negoziazione assistita

Negoziazione assistita

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